Con la sentenza n. 2721/2021, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiuso un giudizio relativo all’interpretazione da dare al Piano Casa della Regione Veneto, in particolare occupandosi del profilo delle altezze.
La questione, estremamente delicata in quanto coinvolgente tutto il tessuto edilizio regionale, è stata risolta sancendo l’illegittimità dell’interpretazione che gli Enti Locali, ma prima ancora la Regione (diversamente da quanto affermato nella sentenza), davano all’art. 9, comma 8-bis, della L.R. n. 14/2009. Infatti, si è detto che, nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio, l’aumento non va individuato incrementando del 40% l’altezza dell’edificio circostante più alto (in conformità a quanto sancisce il D.M. 1444/1968), ma quella del medesimo su cui intervenire.
La decisione lascia l’amaro in bocca poiché risolve in maniera superficiale una problematica effettivamente presente nella realtà, senza permettere un vero vaglio di legittimità della normativa regionale, dato che la questione di costituzionalità che i giudici avevano rimesso al Giudice delle Leggi è stata dichiarata inammissibile in quanto non formulata, dallo stesso Giudice a quo, in maniera corretta.
Interessante, invece, risulta il richiamo a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 45/2019.
Con tale pronuncia la Corte, richiamata ora dal Consiglio di Stato, ha stabilito il procedimento corretto nel caso che ad essere impugnata sia la SCIA o la DIA.