L’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett.m.) e p), D.Lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 18 dicembre 2023, n. 10962, sembra aver definito il travagliato percorso giurisprudenziale registratosi nella materia, altamente tecnica e specialistica, delle bonifiche dei siti inquinati, identificando in modo puntuale la linea di confine tra le misure di prevenzione, affermando che, in base al principio “chi inquina paga”, l’obbligo di riparazione, cui si riconducono le prime, incombe sugli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento mentre il proprietario incolpevole, comunque tenuto a porre in essere le seconde, può essere chiamato a rispondere soltanto nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi.
Conforme: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6957; Cass. Civ., Sez.II, 13 settembre 2023, n. 26402; Cass. Civ., SS. UU., 1° febbraio 2023, n. 3077; Cass. Civ., SS.UU.
Difforme: Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2023, n. 1147; Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2022, n. 3426