In sintesi, il principio di rotazione non opera nel momento in cui un operatore, anche se precedente affidatario del servizio, chieda di essere invitato a partecipare in RTI costituendo con un altro soggetto, perché comunque in tal modo un nuovo soggetto parteciperà alla gara, con vantaggio per la concorrenza.
Il caso
Un’impresa appella la sentenza di primo grado che ha confermato la legittimità dell’operato della Stazione appellante in sede di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti soldi urbani e assimilati.
Tra i numerosi motivi di doglianza, contesta di non esser stata invitata alla procedura, neppure in associazione temporanea con altra ditta, ancorchè ne avesse fatto espressa richiesta.
I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso ribadendo che il principio di rotazione non opera nel momento in cui un operatore, anche se precedente affidatario del servizio, chieda di essere invitato a partecipare in un RTI costituendo con altri.
In tale circostanza, infatti, sarà giuridicamente un nuovo soggetto a partecipare alla gara, con vantaggio per la concorrenza.
Nel caso di specie, dunque, la stazione appaltante avrebbe dovuto dare riscontro alla richiesta di invito in RTI con altra impresa, anche perché presentata in data anteriore al termine per presentare offerta, e perciò in tempo utile.
Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza di primo grado, avente un implicito contenuto di esclusione, ha invitato l’Amministrazione a dare riscontro alla richiesta di invito in RTI, al fine di mettere la ricorrente in condizione di partecipare alla procedura sempre che non vi siano ulteriori elementi ostativi.