T.A.R. Veneto, Sez. I, 1 Marzo 2024, n. 388/2024
ACCESSO AGLI ATTI: AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR 

La sentenza vittoriosa ottenuta dall’Avv. Zen Pierfrancesco ripercorre un indirizzo recentemente ribadito tanto dal TAR Veneto quanto da TAR Lazio.

L’accesso agli atti riguardava dei documenti di altro Ente (Comune) che aveva indetto un appalto di lavori e aveva coinvolto per diversi pareri idraulici un Consorzio di Bonifica.

Quest’ultimo nel richiamare in sede di reiezione dell’istanza di accesso, ha precisato che non è stata reperita agli atti ulteriore documentazione rispetto a quella già in precedenza consegnata al ricorrente e che non aveva doveri di ricerca trattandosi di documenti inerenti un’altra amministrazione.

Al riguardo, dev’essere osservato che la dichiarazione dell’Amministrazione di inesistenza dei documenti di cui è chiesta l’ostensione comporta di per sé il rigetto della pretesa ostensiva per carenza del suo oggetto.

Ed infatti, “laddove l’Amministrazione resistente abbia dichiarato, assumendone la responsabilità, che i documenti richiesti sono inesistenti, per essi vi è un’oggettiva e assoluta impossibilità di provvedere alla relativa ostensione, per cui il giudice non può che pretendere atto dell’inesistenza (allegata e giustificata) dei documenti richiesti, pervenendo al rigetto della pretesa ostensiva per carenza del suo oggetto, salvo che dagli atti di causa emergono elementi istruttori volti a minare la veridicità di quanto dichiarato dalla resistente (circostanza nella specie da escludere)” (T.A.R Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 2274).

Pertanto, non avendo la ricorrente efficacemente contestato quanto dichiarato dal Consorzio di Bonifica in merito all’inesistenza ovvero all’irreperibilità della documentazione (né emergendo ragionevoli dubbi sull’attendibilità della dichiarazione), si deve contestare l’insussistenza dell’oggetto dell’istanza e della stessa domanda giudiziale (T.A.R Veneto, Sez. I, 25 gennaio 2024, n. 112), che appare quindi infondata.

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