TAR Veneto, Sezione II, Sentenza n. 1739/2024
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SCADENZA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

L’Avv. Pierfrancesco Zen ha riportato una sentenza vittoriosa che si distingue per aver fatto il punto in materia di contributi di costruzione e di successione nel tempo di piani di lottizzazione.

La sentenza, pur riconoscendo l’indirizzo principale della giurisprudenza, ha riconosciuto che la materia è al quanto complessa e in via di evoluzione.

Di seguito si riporta il cuore della pronuncia meglio specificata in epigrafe

“ il Collegio che non vi sono ragioni nella fattispecie per derogare dall’insegnamento della costante giurisprudenza del giudice d’Appello (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2015; Consiglio di Stato sez. IV, 24 settembre 2020, n. 5581 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3192, e giurisprudenza ivi richiamata) che evidenzia che:

- il piano di lottizzazione ha durata decennale, di talché decorso infruttuosamente il suddetto termine lo strumento attuativo perde efficacia;

- in particolare, tale termine è stato desunto dall’art. 16, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, concernente i piani particolareggiati in ragione del fatto che l’art. 28 della citata legge prevede soltanto che la convenzione di lottizzazione fissi i termini, non superiori a dieci anni, entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere convenzionate, e che il piano di lottizzazione assume nella pianificazione urbanistica una natura normalmente alternativa rispetto al piano particolareggiato;

-il citato termine massimo di dieci anni di validità del piano di lottizzazione, non è suscettibile di deroga neppure a seguito di accordo delle parti e decorre dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo;

- la scadenza del termine in questione, ai sensi dell'art. 17 della ridetta legge n. 1150/1942, non comporta la decadenza di ogni disciplina urbanistica dell’area, poiché restano espressamente ferme, a tempo indeterminato, le prescrizioni di zona e quelle relative agli allineamenti;

- la tesi della ultrattività delle previsioni del piano di lottizzazione decennale confligge con l’esigenza di assicurare effettività e attualità alle previsioni urbanistiche, non potendo le lottizzazioni convenzionate condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura;

- la scadenza della validità del piano di lottizzazione determina il venir meno dei presupposti dello ius aedificandi e della posizione qualificata del lottizzante, e N. 00799/2019 REG.RIC. comporta l'inefficacia di tutte le previsioni del piano di lottizzazione che non hanno avuto concreta attuazione;

- una volta scaduto il piano di lottizzazione, il Comune si riappropria dei suoi poteri d'ordinamento e di gestione del territorio con il connesso obbligo dei proprietari dei singoli lotti inedificati, insistenti nel comprensorio di un piano di lottizzazione ormai scaduto, al pagamento degli oneri di urbanizzazione, qualora la concessione edilizia sia assentita in via del tutto autonoma da tale programma costruttivo.

4.1. Tanto premesso, sulla scorta dei citati canoni giurisprudenziali il Collegio ritiene infondati il primo ed il secondo ordine di censure, atteso che nella vicenda all’esame è pacifico che le due convenzioni di lottizzazione, come detto stipulate in data 09.10.1996 e 26.10.2005 ed a cui fa riferimento parte ricorrente, alla data del rilascio del permesso di costruire (26 aprile 2019) erano certamente scadute. Giova inoltre rammentare come, su questa specifica materia, la Sezione abbia già rilevato che “…quand’anche risultino trasfuse in apposita convenzione urbanistica, le prestazioni da adempiere da parte dell’amministrazione comunale e del privato intestatario del titolo edilizio non sono tra loro in posizione sinallagmatica, con la conseguenza che rientrano nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 dicembre 2016, n. 24; id. 30 agosto 2018, n. 12) e che “…il rilascio del titolo edilizio si configura come fatto di per sé costitutivo dell’obbligo giuridico di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabili affinché l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento assentito e per le quali l’area acquista un beneficio economicamente rilevante, da calcolarsi secondo i parametri vigenti prescindendo totalmente o meno dalle singole opere di urbanizzazione, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall'utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, N. 00799/2019 REG.RIC. 22 febbraio 2011, n. 1108; Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 8757; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159; id. 21 aprile 2006, n. 2258; Cons. Stato V, 15 dicembre 2005, n. 7140; 6 maggio 1997, n. 462)” (TAR Veneto, Sezione II, 26 novembre 2019, n. 1281). 4.2. Parte ricorrente, con la memoria del 26 aprile 2024 (cfr. pag. 15), ha poi sostenuto che la sola convenzione del 26 ottobre 2005 beneficerebbe della proroga triennale prevista dal comma 3 bis dell’art. 30 del D.L. n. 69/2013 per le convenzioni di lottizzazione stipulate sino al 31.12.2012, sicché sarebbe stata in vigore alla data (11.06.2018) della richiesta di permesso di costruire. In disparte ogni considerazione sul rilievo per cui alla data di rilascio del permesso di costruire in parte qua impugnato la convenzione era comunque scaduta, il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere 5 marzo 2021 n. 324 e, da ultimo, T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 aprile 2024, n. 422 e giurisprudenza ivi richiamata), la norma in questione è ispirata alla finalità di consentire il differimento una tantum dei termini per la realizzazione degli interventi, in considerazione delle difficoltà in cui possono essere incorsi gli operatori a causa della crisi economica dell’epoca, essa pertanto ha carattere eccezionale e non è suscettibile d’interpretazioni estensive o analogiche, atteso che la previsione di precisi termini di validità delle convenzioni urbanistiche risponde a rilevanti esigenze di interesse pubblico e, segnatamente, alla necessità per la collettività di poter contare sulla realizzazione delle opere entro un lasso di tempo ragionevole e definito. Ciò posto è agevole evidenziare che nella fattispecie la norma citata non può trovare applicazione per l’ovvia ragione che, alla data della sua entrata in vigore, le convenzioni in parola erano state come è pacifico già eseguite; le opere di urbanizzazione erano state cedute al Comune sin dal 2011 e comunque, da anni, era mutata la disciplina urbanistica delle aree interessate. Con delibera di Consiglio Comunale n. 9/2012 l’Amministrazione aveva infatti approvato il piano degli interventi classificando le aree, poi divenute di proprietà delle odierne ricorrenti, N. 00799/2019 REG.RIC. come “zone produttive a intervento diretto”, sicché non essendo state neanche allegate difficoltà operative o economiche dei lottizzatori, non sussistono le ragioni per applicare la proroga eccezionale dei termini di efficacia del piano. 5. Non coglie nel segno neanche la doglianza con la quale, come detto, parte ricorrente lamenta che la detrazione delle spese sostenute per l’urbanizzazione primaria e secondaria sarebbe dovuta anche a mente dell’art. 21 delle norme tecniche di attuazione del piano degli interventi comunale, e che la pretesa dell’Amministrazione si porrebbe in contrasto con i precedenti pareri con cui il Comune aveva riconosciuto alla Tecnica Tre S.r.l. il diritto allo scomputo degli oneri dovuti per le superfici a parcheggio pubblico già conferite con i precedenti piani di lottizzazione. Come correttamente rilevato dalla difesa comunale, il motivo è infondato perché parte ricorrente, nel denunziare la violazione del citato art. 21 delle norme tecniche di attuazione del piano degli interventi (cfr. allegato 019 del deposito originale), non tiene conto dell’incidenza del progettato intervento edilizio (la realizzazione del fabbricato industriale) sul carico urbanistico e sui correlati fabbisogni standard. A pag. 3 della relazione di istruttoria tecnica sulla domanda di permesso di costruire presentata dalle ricorrenti (cfr. allegato 010 al deposito documentale del Comune di Bassano del Grappa del 3 marzo 2020), gli Uffici Comunali hanno infatti chiaramente evidenziato che “Ai sensi dell’art. 21 delle NTO vigenti, gli interventi di nuova costruzione devono garantire la dotazione di servizi e attrezzature quantificata in funzione del carico urbanistico”. In estrema sintesi, poiché il computo dei citati fabbisogni standard è stato determinato, non sulla scorta dei precedenti strumenti attuativi (i piani di lottizzazione scaduti), ma in base alle prescrizioni del piano degli interventi nel frattempo approvato, il carico urbanistico del progetto è mutato in aumento, pertanto il Comune ha provveduto al riconoscimento delle sole dotazioni rientranti negli standard ora previsti, detraendo le superfici a parcheggio pubblico già N. 00799/2019 REG.RIC. conferite con i precedenti piani di lottizzazione".

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