In tema di edilizia, l’installazione di una piscina mobile e non interrata sul terreno di pertinenza di un’abitazione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire nel caso in cui difetti il requisito della soddisfazione di esigenze meramente temporanee, atteso che la precarietà di un manufatto non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il manufatto stesso è destinato, né potendo ritenersi la stessa intrinsecamente destinata ad uso precario e temporaneo per la sua destinazione funzionale.
Il tema affrontato dalla Corte di cassazione con la sentenza in esame riguarda l’applicabilità o meno del permesso di costruire per la realizzazione di piscine mobili semplicemente appoggiate sul terreno e non interrate. La vicenda processuale segue alla sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale nei confronti di un uomo in relazione al reato di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) per avere realizzato, quale proprietario committente, su terreno di sua pertinenza, in assenza di permesso a costruire, tre tettoie, una piscina e un box in lamiera. Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa, in particolare sostenendone l’erroneità in quanto avevano errato i giudici del merito nell’affermare la responsabilità penale in relazione alla posa, sul terreno di pertinenza dell’abitazione, di una piscina mobile e non interrata, trattandosi di opera che non richiede il permesso a costruire e la circostanza che non fosse stata smontata nell’inverno non era elemento che la trasformava in opera destinata a durare nel tempo. La natura precaria dell’opera non avrebbe potuto essere desunta della temporaneità soggettiva della sua destinazione data all’opera, ma avrebbe dovuto ricollegarsi alla intrinseca destinazione di essa per uso precario e temporaneo. Il fatto che il bene fosse destinato al solo uso estivo, che l’invaso fosse vuoto, che mancassero gli allacci all’acqua e alla corrente elettrica, erano elementi che avrebbero dovuto condurre a ritenere non necessario il permesso di costruire. La Cassazione nel disattendere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra.