Cassazione Penale, Sez. III, 23 gennaio 2024, n. 2785
CARENZA DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E INAPPLICABILITA’ DEL SILENZIO-ASSENSO PER IL PARERE DELLA SOPRINENDENZA IN CASO DI CONDONO 

In tema di reati edilizi, ai fini del rilascio del provvedimento in sanatoria previsto dalla legge sul condono edilizio, qualora l’abuso sia stato realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per l’adozione del necessario parere della competente Soprintendenza non è disciplinato dall’art. 146, D.Lgs.n. 42 del 2004, ma dalla legge sul condono edilizio.

Il tema affrontato dalla Corte di cassazione con la sentenza in esame attiene alla delimitazione del perimetro applicativo della disciplina dettata dall’art. 146, D.Lgs. n. 42 del 2004 (c.d. Decreto Urbani), ove sia presentata un’istanza di condono edilizio per abuso edilizio realizzato in zona paesaggisticamente vincolata.

Tematiche
Categorie
Indici
Contesto geografico
Pertinenza nazionale
Pertinenza regionale
Pertinenza provinciale
App mobile
Clicca qui per scaricare l'app per il tuo cellulare o tablet
App Store
Google Play
Windows Phone
Condividi
Iscrizione newsletter
Nome
Email
QR-CODE
Seguici su Facebook
Seguici su Google Plus
Seguici su Twitter