In tema di reati edilizi, ai fini del rilascio del provvedimento in sanatoria previsto dalla legge sul condono edilizio, qualora l’abuso sia stato realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per l’adozione del necessario parere della competente Soprintendenza non è disciplinato dall’art. 146, D.Lgs.n. 42 del 2004, ma dalla legge sul condono edilizio.
Il tema affrontato dalla Corte di cassazione con la sentenza in esame attiene alla delimitazione del perimetro applicativo della disciplina dettata dall’art. 146, D.Lgs. n. 42 del 2004 (c.d. Decreto Urbani), ove sia presentata un’istanza di condono edilizio per abuso edilizio realizzato in zona paesaggisticamente vincolata.