Se è ben vero che l’esecuzione di interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non integra il reato paesaggistico ma quello edilizio, non essendo tale vincolo ricompreso tra quelli tassativamente elencati dall’art. 44 cit., lett. c) come tali insuscettibili di estensione analogica, è tuttavia indubbio che l’assenza dell’espresso parere in materia idrogeologica vizia la sequenza procedimentale che ha condotto ad un eventuale provvedimento autorizzativo in sanatoria, rendendolo così illegittimo.