La modifica e la ridistribuzione funzionale dei volumi esistenti, non configurandosi né come manutenzione straordinaria, né come restauro conservativo, ma rientrando nell’ambito della ristrutturazione edilizia non possono essere ricondotti nell’alveo dell’art. 167, comma 4, lett. a) e c), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora, pur rimanendo invariato il volume, sia stata creata una superficie utile, con ciò precludendo la possibilità dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica (Conforme T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV-ter, 9 maggio 224, n. 9164; Difforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 13 giugno 2023, n. 1942; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 27 gennaio 2022, n.216).
Con la sentenza in commento la settima sezione del Consiglio di Stato, nell'occuparsi dei presupposti e dei limiti dell'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, ripropone il tema delle complicate e, a volte contraddittorie, interferenze tra disciplina paesaggistica ed edilizia e la necessità, sempre maggiore, di dovere tenere separati i rispettivi ambiti di competenza.