In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell’abuso ma anche l’attuale proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa; la prospettazione che la demolizione potrà essere eseguita d’ufficio a spese e a carico dell’attuale proprietario del bene non costituisce causa di nullità dell’ingiunzione.