La sentenza meglio emarginata in epigrafe ha colto le tesi dello Studio Zen che invocava il più recente indirizzo del TAR Veneto in tema di sommatorie delle volumetrie.
In sintesi: la ricorrente che aveva impugnato il permesso di costruire di “demolizione edificio e costruzione di nuovo edificio residenziale ai sensi della normativa del piano casa” aveva invocato a sostegno della illegittimità del permesso di costruire la sentenza del medesimo TAR 513 del 2018.
La controinteressata tramite il proprio patrocinio (Avvocato Pierfrancesco Zen) faceva notare come lo stesso TAR avesse superato l’indirizzo espresso con la sentenza sopra citata a mezzo di un più recente pronunciamento (TAR Veneto n. 414/2021) che veniva riportato in sentenza in modo pressoché integrale “L’orientamento in allora espresso dal TAR Veneto (n.d.r. espresso nella menzionata sentenza 513/2018) è stato rimediato in più recenti pronunce (sentenza n. 64 del 22 gennaio 2020 e n. 804 del 11 settembre 2020) dalle quali non vi sono ragioni per discostarsi, nelle quali si è ritenuto maggiormente aderente al dettato normativo, alla ratio della disciplina prevista dalla LR 14/2009 (anche alla luce delle circolari interpretative emanate dall’amministrazione della disposizione che ammetta il cumulo tra volumetria residua di piano e gli incrementi volumetrici previsti dalla disciplina speciale (…)
Pertanto, appare preferibile e più aderente al dettato normativo l’interpretazione secondo cui il cumulo tra volumetria residua di piano e bonus volumetrici previste dalla LR 14/2009 è ammissibile. Tale interpretazione, per altro, evita il prodursi di effetti differenziati, quanto all’applicabilità dello strumento incentivante, tra fondi che esprimono la medesima potenzialità edificatoria, in base alla mera circostanza che la volumetria massima prevista dal PRG sia stata o meno già integralmente utilizzata dal proprietario al momento del formarsi del titolo”
La sentenza si caratterizza anche per aver confermato un altro principio in materia edilizia ovvero che il vano dell’ascensore deve essere considerato vano tecnico e deve essere “escluso dal calcolo della volumetria non generando autonomo carico urbanistico” (peraltro nel caso di specie l’ascensore era anche funzionale a superare le barriere architettoniche).