Ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, ove “scattino” le c.d. “misure di salvaguardia” lo Sportello Unico dell’edilizia comunale è tenuto a sospendere la pratica di rilascio del permesso di costruire, procedendo alla verifica della c.d. “doppia conformità”, ed a valutare definitivamente la relativa richiesta di rilascio inerente l’intervento edilizio, solo successivamente all’entrata in vigore del nuovo piano di governo del territorio (PGT o altro strumento urbanistico).
Le misure di salvaguardia mirano a conservare l’assetto urbanistico del territorio per evitare che possano essere autorizzate, durante il procedimento di modifica dello strumento urbanistico, iniziative edificatorie incompatibili con la volontà del Comune di configurare in modo nuovo lo stesso territorio comunale.