La sentenza in oggetto riguarda la possibilità di cumulare in uno stesso ricorso le domande di separazione e di divorzio. A dare indicazioni dirimenti ai Tribunali – alcuni dei quali dichiaravano inammissibile la domanda congiunta dei coniugi per quanto riguarda il divorzio determinando un proliferare di pronunce discordanti in vari Tribunali d’Italia (Treviso, Firenze, Genova, Milano, Vercelli, Bari, Padova) – è stata la Cassazione.
Questa decisione pone pertanto fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis n. 49 cpc. Il verdetto in questione è stato “sollecitato” su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso ex art. 363 bis cpc rinvio che consiste nella possibilità per il giudice di merito di sottoporre direttamente alla Suprema Corte una questione di diritto sulla quale deve decidere una questione di diritto che presenti gravi difficoltà interpretative ed in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti.
I coniugi avevano depositato ricorso congiunto dinnanzi al Tribunale di Treviso chiedendo di pronunciarsi la separazione personale e dare le consequenziali disposizioni relative all’affido e alla collocazione della figlia minorenne e al contributo economico da erogare a favore di quest’ultima e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Con il medesimo ricorso le parti avevano chiesto al Tribunale di pronunciare, decorso il periodo di tempo previsto dall’art. 3 L. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione, lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione. Tuttavia, all’udienza di comparizione dei coniugi, il giudice aveva prospettato alle parti l’esistenza di una questione pregiudiziale di diritto, relativa all’ammissibilità in rito, del cumulo oggetto della domanda congiunta di separazione personale con quella di divorzio.
Con ordinanza del 31.05.2023 di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, il Tribunale di Treviso investiva la Cassazione della questione sospendendo il procedimento di merito. L’art. 363 bis cpc elenca le caratteristiche che la questione di diritto deve avere per poter accedere a tale “rinvio pregiudiziale”: 1) la questione deve essere necessaria per la definizione del giudizio e non deve essere già stata risolta dalla Corte di Cassazione; 2) la questione deve presentare gravi difficoltà interpretative; 3) la questione deve essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
La sentenza degli ermellini ha ristabilito quindi un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis n. 49 cpc ammettendo la possibilità del cumulo, in un simultaneus processus, delle domande di separazione e divorzio sottolineando altresì che la proposizione cumulativa delle predette domande realizzerebbe quel “risparmio di energie processuali” alla base della previsione dell’art. 473 bis 49 cpc. Le parti, infatti, “data l’irreversibilità della crisi matrimoniale. Potrebbero voler concentrare e concludere in un’unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa”.
Quanto poi al dibattuto tema dell’indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell’art. 160 c.c. poichè avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che “i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in un simultaneus processus, non concludono in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili”.