Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Lavoro, sent. n. 191/2023 del 05 aprile 2023
ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEL LAVORATORE DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA 

Il tema della sentenza, come noto, è delicato e interviene in un periodo in cui il business dei vaccini e la falsa scienza hanno oscurato ogni confronto, anche quello giuridico.

Tuttavia, il Tribunale di Padova si è positivamente pronunciato sulla difesa proposta da questo Studio a tutela di un’infermiera, dipendente di un’Azienda sanitaria del Veneto, illegittimamente sospesa per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 mentre già si trovava nel periodo di sospensione dal rapporto di lavoro per malattia.

La sentenza in esame, accogliendo la difesa proposta dagli Avvocati Zen e Celeghin, ristabilisce e riafferma il principio secondo cui su un rapporto già sospeso non può operare un’ulteriore causa di sospensione sopravvenuta (c.d. principio di prevalenza dell’effetto della causa sospensiva preesistente).

La vicenda processuale può essere così brevemente riassunta.

La ricorrente presentava ricorso nell’aprile 2022 contro l’Azienda sanitaria:

- per sospendere, in via cautelare, un obbligo di vaccinazione al 91° giorno dalla guarigione dal virus;

- in via principale, per accertare e dichiarare l’illegittimità dello stesso obbligo così ordinarsi all’Azienda sanitaria di sospendere l’atto di accertamento dell’obbligo vaccinale e la relativa sospensione secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale del 21.07.2021;

- per condannare l’Azienda Ospedale a corrispondere alla ricorrente tutti gli emolumenti contributivi e retributivi relativi ai giorni di illegittima sospensione dal lavoro con interessi e arretrati;

- infine, per riconoscere comunque il diritto della ricorrente ad un assegno alimentare parametrato ad almeno la metà dello stipendio ovvero alla diversa somma ritenuta con conseguente condanna al pagamento dell’Azienda sanitaria.

Il Giudice, con ordinanza, disponeva la separazione della causa relativa all’accertamento dell’adempimento dell’obbligo vaccinale[1] dalla causa in commento relativa al pagamento delle retribuzioni relative al periodo in cui la ricorrente era stata sospesa il 23.11.2021 nonostante fosse già assente dal servizio per malattia dal 19.09.2021.

In quest’ultimo caso, rimaneva solamente da accertare il diritto della ricorrente di ricevere per tutti i periodi di sospensione un assegno alimentare pari almeno alla metà dello stipendio e, comunque, il diritto di ricevere gli emolumenti sospesi.

Nel corso del giudizio veniva documentalmente provato che la ricorrente inoltrava diversi certificati di malattia tra cui, per quello che qui interessa, quello con prognosi dal 19.09.2021 al 14.12.2021 e quello dal 15.12.2021 all’01.01.2022.

Mediante provvedimento del 23.11.2021 (comunicato alla ricorrente il 25.11.2021), la ricorrente veniva “sospesa con effetto immediato senza diritto alla retribuzione” dall’Azienda sanitaria per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.

Nel complesso, dunque, la ricorrente era rimasta sospesa dal servizio dal 26.11.2021 al 05.01.2022.

Il Giudice, rigettando le difese avversarie secondo le quali la sospensione avrebbe avuto effetto a partire dalla mezzanotte del 26.11.2021, condivideva, invece, l’interpretazione proposta dalla difesa dalla ricorrente.

Afferma, infatti, il Giudicante «è documentalmente riscontrato che, sia nel momento in cui il provvedimento di sospensione […] è stato adottato con effetto immediato, sia nel momento in cui esso è stato comunicato alla ricorrente (25.11.2021), il rapporto di lavoro di cui costei era parte già si trovava in condizione di sospensione in ragione dello stato di malattia […] decorso senza soluzione di continuità dal 19.09.2021 al 14.12.2021. […] Infatti, la continuatività della sospensione per malattia è attestata dalle certificazioni mediche prodotte in giudizio, le quali danno tutte atto di una prognosi decorrente dal 19.09.2021, protrattasi sino al 14.12.2021 in ragione delle proroghe successivamente disposte. Alla luce di ciò non può ritenersi che la sospensione dal rapporto di lavoro per inosservanza dell’obbligo vaccinale abbia potuto operare fintantoché ha prodotto i propri perduranti effetti la preesistente causa di sospensione per malattia, fermo il principio che su un rapporto di lavoro già sospeso non può operare un’ulteriore causa sospensiva sopravvenuta; nemmeno si ravvisano disposizioni di legge utili a ritenere che una particolare causa sospensiva debba “per natura” prevalere sulle altre, in deroga al principio generale di prevalenza dell’effetto della causa sospensiva preesistente».

Per tali motivi, quindi, il Giudice ha ritenuto accertato il diritto della ricorrente al percepimento di tutti gli emolumenti maturati in ragione della malattia dal periodo compreso tra il 26.11.2021 e il 14.12.2021, individuando il periodo di sospensione solo tra il 15.12.2021 e il 05.01.2022 ed ha, conseguentemente, condannato l’Azienda sanitaria al pagamento delle somme conseguenti (con compensazione delle spese di lite).

Con riferimento, invece, all’obbligo vaccinale dopo il 91° giorno determinato con una mera circolare ministeriale bisognerà attendere l’udienza innanzi alla Corte Costituzionale del 20.06.2023 e, siatene certi, vi terremo informati.



[1] Con separata ordinanza del 14.07.2022, infatti, il Giudice sollevava questione di legittimità costituzionale il cui giudizio, nel momento in cui si scrive, è ancora pendente innanzi alla Corte Costituzionale. La questione sollevata riguardava (e riguarda) l’eventuale violazione della riserva di legge posta dagli artt. 32 e 23 Cost. contenuta nell’art. 4 d.l. 44/2021 (e s.m.i) per delegare alle circolari del Ministero della Salute l’individuazione delle indicazioni e dei termini per la vaccinazione cui dovevano essere sottoposti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori esercenti le professioni sanitarie.

Tematiche
Categorie
Indici
Contesto geografico
Pertinenza nazionale
Pertinenza regionale
Pertinenza provinciale
App mobile
Clicca qui per scaricare l'app per il tuo cellulare o tablet
App Store
Google Play
Windows Phone
Condividi
Iscrizione newsletter
Nome
Email
QR-CODE
Seguici su Facebook
Seguici su Google Plus
Seguici su Twitter