L’Avv. Pierfrancesco Zen prendendo spunto dai principi enucleati dal Giudice delle leggi è riuscito a far comprendere al Giudice la peculiarità del caso concreto e, infatti, la sentenza vittoriosa a favore del Comune di Montegrotto Terme è stata così motivata rigettando la richiesta di esenzione:
“…Passando al merito della questione, la Corte ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato l’effettiva dimora nell’immobile situato nel Comune di Montegrotto Terme, requisito indispensabile per poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento delle imposte comunali; in proposito, non si tratta di contestazione “nuova” posta dal Comune, bensì presente fin dall’accertamento originario, ancorché riferita all’intero nucleo famigliare, in base alla normativa allora vigente.
La Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 209/2022, ha chiarito che, pur non essendo necessaria la residenza e dimora dell’intero nucleo famigliare, sono comunque necessari alcuni requisiti, ed in particolare il possessore della unità immobiliare deve avere “la dimora abituale e residenza anagrafica” nell’immobile cui si riferisce l’esenzione, mentre dimore abituali differenti dei componenti del nucleo famigliare devono essere giustificate da effettive esigenze.
Nel caso in esame, sussiste la residenza anagrafica, ma non sono dimostrate né la dimora abituale, né le effettive esigenze che possano giustificare le diverse dimore dei componenti il nucleo famigliare.
I consumi registrati nelle bollette esibite dalla ricorrente, l’attivazione di alcune utenze successivamente all’anno 2017 dimostrano un uso sporadico dell’immobile, non certamente la dimora abituale; anche la scelta di far recapitare le bollette ad un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica è in evidente contrasto con la pretesa “dimora abituale”. Al riguardo, non si ritiene che possano assumere valore probatorio i documenti esibiti dalla ricorrente (bollette, dichiarazioni, verbale ufficio anagrafe).
Il Collegio ritiene quindi di dover rigettare il ricorso…”