Con la sentenza n. 33/2023 in esame lo Studio Legale Zen&Parolin ha portato a termine una lunga battaglia portata avanti dall’Avv. Pierfrancesco Zen, a favore di una Società per azioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto si è uniformata alla recente e innovativa giurisprudenza della Corte di Cassazione, SS.UU, la quale con sentenza del 25.02.2020 n. 8094, ottenuta sempre dall’Avv. Pierfrancesco Zen, verte sulla medesima questione.
La suddetta pronuncia della Suprema Corte ha introdotto l’obbligo per il giudice, anche in ambito tributario, di accertare in concreto la sussistenza della causa di forza maggiore quale causa impeditiva della decadenza da un’agevolazione fiscale.
Avendo la Cassazione cassato con rinvio, il Giudice di secondo grado doveva verificare in concreto se nella fattispecie ricorrevano i presupposti per applicare (e riconoscere) la forza maggiore.
Ma andiamo per ordine.
La questione è sorta nel lontano 2004 quando la S.p.A. acquistava una zona di terreno oggetto di lottizzazione sita in un Comune padovano, chiedendo le agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati ex art. 33 della L. n. 388/2000, impegnandosi a costruire entro cinque anni dal trasferimento: trattavasi, in particolare, dell’imposta di registro all’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Dai successivi accertamenti svolti nel 2009 dall’Agenzia delle Entrate presso il Comune risultava che il terreno acquistato dalla Società ancora non era stato oggetto di utilizzazione edificatoria.
La Società impugnava la suddetta comunicazione avanti alla Commissione Tributaria di Padova deducendo, quali motivi di doglianza, la mancata notificazione di un avviso di accertamento e l’impossibilità oggettiva di procedere ai lavori di edificazione causata da forza maggiore. Il ricorso, tuttavia, veniva respinto e, conseguentemente, la Società proponeva appello precisando che la forza maggiore doveva essere individuata nella sopravvenuta modifica degli strumenti urbanistici intervenuta nel quinquennio in questione, depositando la variante al PRG n. 11 del Comune in materia di viabilità. Tuttavia, anche i giudici di secondo grado respingevano il gravame, non riconoscendo la sussistenza di alcun motivo di forza maggiore.
La Società impugnava la sentenza di seconde cure avanti la Corte di Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 33, co. 3 della L. n. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 1218 c.c. e l’art. 12, co. 3 del D.P.R. n. 380/2001. La questione veniva trattata dinanzi alle Sezione Unite della Cassazione, essendo presente un non univoco indirizzo giurisprudenziale in merito alla rilevanza della causa di forza maggiore quale causa di esclusione dalla decadenza delle agevolazioni fiscali. Come sopra accennato, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8094/2020, accoglievano il ricorso, cassando la sentenza viziata da carenza di istruttoria perché i giudici di secondo grado non avevano esaminato concretamente quanto dedotto dalla Società in merito all’Accordo di Programma sulla progettazione dell’adeguamento della viabilità a livello sovracomunale, di cui alla delibera della Provincia di Padova n. 609/2006, poi recepita dal Comune con la variante n. 11 del PRG e le sue conseguenze sul piano di lottizzazione in termini di possibile forza maggiore.
La causa veniva quindi riassunta nel 2020 dalla Società avanti alla Commissione Tributaria Regionale con un unico motivo di doglianza ovvero la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, co. 3 della L. n. 388/2000 e dell’art. 1218 c.c. Al contempo, l’Agenzia delle Entrate, per le stesse motivazioni, notificava a carico della Società altri quattro avvisi di liquidazione con i quali veniva revocata l’agevolazione fiscale di cui all’art. 33, cit. e all’art. 76 della L. 448/2001.
La causa veniva riassunta nel 2022 avanti la Sezione 7 la quale, dopo averla riunita con la precedente del 2020, pronunciava la sentenza n. 33/2023 qui in esame. La Corte - previa riunione di due cause sostanzialmente gemelle e difformi solo per gli importi - accoglieva l’appello nel merito in osservanza a quanto stabilito dalle Sezioni Unite in ordine all’obbligo, per il giudice di merito, di accertare in concreto la sussistenza della causa di forza maggiore quale causa impeditiva della decadenza dell’agevolazione fiscale in oggetto.
Il Collegio, concentrando finalmente la propria attenzione sull’analisi documentale prodotta dalla Società, sosteneva: “…emerge in modo palese che la mancata edificazione, da parte della società, nel rispetto dei termini di cui all’art. 33, comma 3 della L. n. 388/2000 è dipesa non da un comportamento colpevolmente inadempiente imputabile alla stessa bensì da eventi sopravvenuti, imprevedibili ed inevitabili”, ovvero l’intervenuta modifica alla viabilità provinciale e, successivamente, allo strumento urbanistico del Comune effettuata solo successivamente alla Convenzione tra l’Ente e la Società. Lo stesso Comune ammetteva, già nel 2013, che l’impossibilità di rilasciare il permesso di costruire alla Società era dipesa dalla sopravvenuta approvazione di varianti alla viabilità pubblica intercomunali. Tutti gli avvisi di liquidazione impugnati sono stati quindi annullati.
Con tale sentenza, dunque, viene applicato (in concreto) per la prima volta il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, SS.UU, sent. n. 8094/2020, stabilendo così un importante precedente e un leading case sulla verifica della causa di forza maggiore in materia tributaria.