Tribunale di Padova, Sezione I Civile, sentenza n. 863 del 02.05.2023
PRESCRIZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI E CONDANNA AL RIMBORSO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 

Questo Studio ha ottenuto una nuova ed importante sentenza favorevole nell’ambito di un contenzioso in materia tributaria di opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., per presunti imposte e contributi non versati dall’assistita tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000.

Invero, l’assistita, medico presso un’Azienda sanitaria locale, riceveva nel 2018 un avviso di intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’asserito mancato pagamento di cartelle (non notificate) per l’ingente somma di € 47.094,96, risalenti, come anticipato, a ben più di quindi anni prima che la stessa non aveva mai ricevuto.

Nello stesso periodo, la dottoressa riceveva la notifica dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72bis e 48bis del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973, promosso dall’ Agenzia delle Entrate-Riscossione  Agente della riscossione per la Provincia di Salerno, con terzo pignorato l’Azienda sanitaria presso cui lavora la quale, a seguito di dichiarazione, tratteneva buona parte dello stipendio della propria dipendente, in violazione dell’art. 545 c.p.c. senza dare motivazioni sul criterio di calcolo degli importi trattenuto.

La dottoressa instaurava, dunque, due giudizi: il primo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ottenere una pronuncia dichiarativa di estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione; il secondo innanzi al Tribunale di Padova in opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c. avverso le cartelle esattoriali e avverso l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi promosso da Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il Giudice dell’Esecuzione, a seguito di discussione, disponeva la sospensione della procedura esecutiva, con termine di 60 giorni per l’introduzione della causa di merito, che veniva regolarmente instaurata dall’attrice nella quale chiedeva di dichiararsi e riconoscere nulle e/o inefficaci e/o annullare le cartelle di pagamento nonché di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità per intervenuta prescrizione; di conseguenza chiedeva di dichiararsi prescritto il credito per il quale procedeva l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiarando nullo e privo di effetto il predetto pignoramento mobiliare presso terzi con rimborso di quanto già versato all’Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Salerno dal terzo pignorato.

Nelle more del giudizio di opposizione interveniva la sentenza n. 1759/2019 della CTP di Salerno che accoglieva il ricorso della dottoressa e dichiarava estinti i crediti azionati per prescrizione. Tale sentenza non veniva impugnata e, pertanto, essa passava in giudicato.

Tale sentenza veniva prodotta anche nel giudizio di opposizione all’esecuzione nel quale, dunque, si chiedeva altresì di dichiararsi la cessata materia del contendere quale conseguenza della stessa. Infatti, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla notifica delle cartelle esattoriali, il diritto di credito vantato dagli enti creditori - per i quali l’Agenzia delle Entrate - Riscossione stava agendo - è stato ritenuto evidentemente e inesorabilmente prescritto. L’esecuzione deve intendersi di conseguenza nulla e/o inefficace.

Nel frattempo, nel giudizio di opposizione si erano costituiti il Comune in cui risiedeva l’attrice, l’Agenzia delle Entrate Entrate-Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Salerno e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno che si opponevano alle richieste attoree.

Il giudizio di opposizione si concludeva, tuttavia, con l’accoglimento totale delle domande dell’attrice dichiarando la cessazione della materia del contendere in quanto, a seguito della sentenza n. 1759/2019 i crediti indicati nelle cartelle di pagamento dovevano ritenersi prescritti. Di conseguenza, doveva ritenersi fondata la domanda di rimborso di quanto versato dal terzo pignorato stante anche il formale riconoscimento dello stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, il Giudice dell’esecuzione, con la sentenza in commento condannava l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 96 c.p.c. oltre alle intere spese legali sostenute dall’attrice.

Sta in quest’ultimo aspetto la novità o la peculiarità della pronuncia. Il Giudice dell’esecuzione, infatti, ha ritenuto che la condotta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, consistente nel mancato riscontro della richiesta di rimborso effettuata da parte attrice, fosse idonea ad integrare non solo la fondatezza della ricostruzione dei fatti descritti da quest’ultima bensì anche la gravità della condotta della convenuta che giustificava la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c.

Come noto, la citata disposizione[1] ha introdotto un meccanismo sanzionatorio ulteriore rispetto a quello dei primi due commi volto a scoraggiare l’abuso del processo e a preservare la funzione del sistema giustizia. Nell’ipotesi prevista al comma 3, infatti, è necessario accertare solamente la condotta grave e negligente, o di mala fede processuale, della parte che instaura un processo privo di ogni fondamento.

Ed è proprio in tale fondamento che il Giudice ha ravvisato la suddetta condotta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione perché con la sua mancata risposta all’attrice - che in più occasioni l'aveva interpellata - ha fatto sì che quest’ultima fosse obbligata ad instaurare un processo che poteva essere evitabile.



[1] Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata.

“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza .

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.

 

 

Tematiche
Categorie
Indici
Contesto geografico
Pertinenza nazionale
Pertinenza regionale
Pertinenza provinciale
App mobile
Clicca qui per scaricare l'app per il tuo cellulare o tablet
App Store
Google Play
Windows Phone
Condividi
Iscrizione newsletter
Nome
Email
QR-CODE
Seguici su Facebook
Seguici su Google Plus
Seguici su Twitter