In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma, c.c., esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa, nella specie, dell’intera fornitura di calzature. Inoltre, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell’art. 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite.
“In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma, c.c., esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa – nella specie, dell’intera fornitura di calzature – (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33380 del 30/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 27076 del 22/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 6295 del 04/03/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 1278 del 18/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 16881 del 07/07/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 15746 del 23/06/2017; Sez. 2, Sentenza n. 23970 del 22/10/2013; Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 16/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1561 del 20/02/1997; Sez. 2, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 13 Sentenza n. 6641 del 12/06/1991; Sez. 2, Sentenza n. 87 del 08/01/1979; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 23/12/1977). Ed inoltre, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell’art. 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019; Sez. 3, Sentenza n. 2001 del 03/06/1976).”