Il contenzioso in esame prende avvio quando un gruppo di proprietari che avevano acquistato degli immobili da una società riscontrano alcuni vizi e difformità e decidono di proporre domanda di risarcimento del danno e/o riduzione del prezzo. La società convenuta a sua volta chiama in causa il direttore dei lavori e il tecnico incaricato di seguire le pratiche edilizie chiedendo che gli stessi fossero condannati all’ eventuale risarcimento. Gli attori a questo punto chiedevano di estendere le domande avanzate dai convenuti ai professionisti che la società aveva chiamato in causa. In primo grado la domanda degli attori è stata rigettata dal tribunale che ha condannato solamente la società. In appello invece sia la società che il direttore dei lavori erano stati condannati a un parziale risarcimento dei danni dichiarando la responsabilità diretta del direttore dei lavori ai sensi degli art. 1669 e 2043 c.c.. nei confronti degli attori, limitatamente ai danni dallo stesso imputabili quale progettista. A questo punto gli attori hanno chiesto la cassazione della sentenza in riferimento all’estensione della solidarietà passiva tra il direttore lavori ed i costruttori non per tutta la somma dovuta loro ma solo per una minor parte.
I ricorrenti in particolare si lamentano del fatto che la corte d’Appello non ha considerato che la distinzione tra le varie responsabilità effettuata in primo grado aveva , come si evinceva dai quesiti esposti dal tribunale, una mera rilevanza interna e cioè solo per individuare le misure in cui costoro avrebbero potuto agire in regresso tra loro. Inoltre la fattispecie ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e si estende indistintamente a tutti coloro che hanno cagionato l’evento dannoso e deve essere applicato l’art. 2055 c.c. .
La Corte di Cassazione ha chiarito la corretta interpretazione dell'art. 2055 specificando che il vincolo di responsabilità solidale fra appaltatore, progettista e direttore dei lavori, opera soltanto nella misura in cui i rispettivi inadempimenti "abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso".
Non si estende, quindi, "agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore al quale, sulla base dell'accertamento fatto dal giudice di merito, il direttore dei lavori e progettista non abbia, in alcun modo rilevante, concorso".
Secondo i giudici l’unicità del fatto dannoso è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori del fatto illecito. Viene comunque detto che "il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi". Ma sempre che "la singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno".
Ne consegue che il compito del giudice è quello di verificare , dandone conto in motivazione, se , alla luce dei principi di cui sopra, ricorra un unico fatto dannoso o non si tratti , anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano prodotto danni distinti