Il tema affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame attiene alla disciplina delle cd. servitù apparenti per destinazione del padre di famiglia.
Nel caso in questione, il ricorrente, in occasione di lavori effettuati nell'immobile, scopriva che, nella zona sottostante il pavimento, era collocata una “tubazione idrica condominiale”. Il proprietario proponeva ricorso in Cassazione sostenendo la violazione dell'art. 1061, comma 1, c.c., “per avere ritenuto che la servitù sia sorta per destinazione del padre di famiglia pur se la stessa, in quanto relativa ad un tubo collocato tra due alloggi di una verticale, non è apparente”.
Con la sentenza n. 14292 del 8 giugno 2017, la Corte stabilisce che: “la tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell’appartamento che funge da fondo servente – ed incontestatamente oggetto di proprietà comune (in tal senso, del resto, Cass. n. 7761/2010) – costituisca senz’altro un’opera oggettivamente visibile (sia pur occasionalmente: come, in effetti, il ricorrente ha confermato ammettendo di aver accertato l’esistenza della tubatura in occasione di lavori svolti nel suo appartamento), anche solo in parte, dal proprietario dello stesso, che, di fatto, inequivocabilmente (come, appunto, e’ il caso di una tubazione che trasporta acqua), rivela, per struttura e consistenza, l’onere che grava sull’appartamento servente a vantaggio dell’altro”.
In verità, secondo il codice civile, la servitù per destinazione del padre di famiglia – per essere legittima – deve essere apparente, ossia visibile, ma ciò non richiede che l’opera sia “a vista”, né che il proprietario dell’appartamento sotto il quale passano i tubi dell’acqua del vicino abbia, in concreto, conoscenza dell’esistenza dell’opera.
Pertanto, “l’apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell’oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell’altro (Cass. n. 3556/1995)”.
Dunque è irrilevante che la servitù non fosse visibile se, comunque, è immaginabile – e verificabile aprendo il pavimento – che la tubatura dell’acqua del vicino passa sotto il massetto dell’appartamento del piano di sopra.
In questo modo la Corte ha configurato come apparente la servitù relativa alla tubazione d’acqua comune, sottostante ad un immobile di proprietà esclusiva, giungendo così ad identificare la fonte di detta servitù nell’acquisto a titolo originario per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c., “quando l’originario ed unico proprietario dell’immobile, che aveva dato luogo alla corrispondente situazione di fatto, ha venduto i singoli appartamenti”, a prescindere dall’effettiva conoscenza della tubatura da parte dell’acquirente dell’immobile servente.