Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza 16 giugno 2020, n. 2440
AGGIUDICAZIONE ANNULLATA IN CARENZA DELLE DICHIARAZIONI EX ART. 80 

L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura aperta telematica, ai sensi del dlgs. n. 50/2016 di un servizio di refezione scolastica censurando la mancata produzione, in sede di gara, delle dichiarazioni ex art. 80 del dlgs. n. 50/2016 da parte di due coamministratori della ditta controinteressata privi della rappresentanza legale della società ma investiti di poteri di direzione e controllo.  

Il collegio, infatti, ha accolto il ricorso evidenziando che il tenore letterale del comma 3 dell’art. 80 del dlgs n. 50/2016 non lascia dubbi sul fatto che l’assenza delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo debba sussistere (e quindi deve essere dichiarata) anche dai soggetti muniti di poteri di direzione o vigilanza all’interno della società tra i quali, sicuramente, rientrano i membri del consiglio di amministrazione e non solo il Presidente del CdA per cui è stata effettivamente resa la dichiarazione.

Ad avviso del Tar, non risulta rilevante che a tali membri non fosse conferito il potere di rappresentanza o, comunque, alcuna specifica delega in quanto il potere di direzione e controllo non si estrinseca solo nei confronti dei terzi ma anche attraverso le decisioni assunte collegialmente in seno al consiglio di amministrazione. In altri termini, dall’attribuzione del potere di rappresentanza ad un unico soggetto (il presidente del consiglio di amministrazione) non può inferirsi il conferimento esclusivo in capo a questo anche di tutta la gestione.

Dalla visura camerale dell’impresa risulta, infatti, l’attribuzione agli altri due membri del consiglio di amministrazione di “ampi poteri di gestione della società”.

Pertanto, il Collegio ha ritenuto, in adesione alla tesi della ricorrente, che tutti i membri del consiglio di amministrazione (non solo il presidente) avrebbero dovuto rendere la dichiarazione.

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