TAR Puglia, Bari, Sez. II, 25 ottobre 2018, n. 1381
Sulla doverosità dell’attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. 

É illegittima l’omissione del sub procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, laddove siano presenti e, per di più, riscontrati dalla stessa amministrazione, tutti i presupposti di legge e di disciplinare per una sua doverosa attivazione (che non può invece essere ad libitum ritenuto “eventuale”)

La pronuncia in rassegna affronta una tematica di costante attualità nel dibattito giurisprudenziale in materia di contratti pubblici, quale quella del giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta e dei limiti del sindacato giurisdizionale sull’esito della valutazione compiuta dalla stazione appaltante.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, i giudici amministrativi hanno approfondito un aspetto peculiare e raramente oggetto di indagine, soffermandosi sul carattere discrezionale ovvero doveroso della decisione circa l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, dopo aver ribadito i consolidati approdi ermeneutici in tema di offerta anomala e natura tecnico-discrezionale del potere di verifica attribuito alla Stazione Appaltante, i giudici del Tar Puglia  sono giunti a ritenere che, laddove l’offerta dell’operatore economico presenti i presupposti legislativamente previsti ai fini della sua qualificazione come “anormalmente bassa”, l’omissione del relativo sub procedimento di valutazione dell’anomalia presenti profili di illegittimità; in tali ipotesi, infatti, il confronto tra l’amministrazione e l’offerente risulta doveroso, giacché esplicitamente previsto dal legislatore e imprescindibile ai fini del rispetto dei principi dettati dalle Direttive Europee e di evidenza pubblica (in senso difforme: Consiglio di Stato, Sez. III, 3 luglio 2015, n. 3329).

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