La pronuncia in rassegna affronta una tematica di costante attualità nel dibattito giurisprudenziale in materia di contratti pubblici, quale quella del giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta e dei limiti del sindacato giurisdizionale sull’esito della valutazione compiuta dalla stazione appaltante.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, i giudici amministrativi hanno approfondito un aspetto peculiare e raramente oggetto di indagine, soffermandosi sul carattere discrezionale ovvero doveroso della decisione circa l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, dopo aver ribadito i consolidati approdi ermeneutici in tema di offerta anomala e natura tecnico-discrezionale del potere di verifica attribuito alla Stazione Appaltante, i giudici del Tar Puglia sono giunti a ritenere che, laddove l’offerta dell’operatore economico presenti i presupposti legislativamente previsti ai fini della sua qualificazione come “anormalmente bassa”, l’omissione del relativo sub procedimento di valutazione dell’anomalia presenti profili di illegittimità; in tali ipotesi, infatti, il confronto tra l’amministrazione e l’offerente risulta doveroso, giacché esplicitamente previsto dal legislatore e imprescindibile ai fini del rispetto dei principi dettati dalle Direttive Europee e di evidenza pubblica (in senso difforme: Consiglio di Stato, Sez. III, 3 luglio 2015, n. 3329).