T.A.R. Veneto, Sezione terza, 06.12.2021, n. 1466
L’AZIONE DI ACCERTAMENTO È INAMMISSIBILE SE VOLTA ALLA CONTESTAZIONE E ALLA CADUCAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI NON IMPUGNATI.
La sentenza vittoriosa ottenuta da questo Studio si inserisce all’interno di un più ampio contenzioso che il più importante operatore del settore di telecomunicazioni in Italia ha deciso di intraprendere a tutti i livelli contro i Consorzi di Bonifica (e i Geni Civili) per far eliminare i canoni di occupazione.
Orbene, detta Azienda aveva chiesto l’accertamento del carattere indebito del pagamento di alcuni canoni in favore di un consorzio di bonifica. Il Consorzio, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione ritenendo competente il TSAP, l’inammissibilità e/o l’ irricevibilità del ricorso per tardività, per mancata impugnazione degli atti preliminari del procedimento di riscossione dei canoni e per consolidamento degli atti di concessione e della disciplina del rapporto concessori, l’inammissibilità dell’esperita azione di accertamento, nonché la mancata evocazione in giudizio della parte controinteressata e nel merito sono state contestate le censure e le domande avversarie ritenute infondate.
I giudici hanno preliminarmente respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il rapporto dedotto in giudizio non incide sul regime delle acque pubbliche. Sempre in via preliminare è stata poi scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dell’azione adi accertamento per mancata impugnazione degli atti preliminari del procedimento di riscossione dei canoni, per il consolidamento degli atti di concessione e della disciplina del rapporto concessorio. L’eccezione è stata accolta in quanto l’azione di accertamento, per essere esperibile in concreto, deve essere supportata da un interesse giuridicamente rilevante di chi agisce in giudizio diverso da quello consistente nella eliminazione degli effetti del provvedimento, che è correlata al rispetto del termine decadenziale. Con il ricorso proposto il ricorrente intendeva aggredire specifiche previsioni contenute in atti provvedimentali già cristallizzati (e mai impugnati), utilizzando l’azione di accertamento con funzione caducatoria rispetto al contenuto degli atti amministrativi, violando in questo modo la previsione di cui all’ art. 34, co. 2 del CPA che esclude la possibilità di conoscere della legittimità di atti che avrebbero dovuto essere impugnati con l’azione di annullamento ex art. 29 CPA.
L’inammissibilità della domanda di accertamento determina conseguentemente l’inammissibilità della connessa e conseguente domanda di condanna alla restituzione in favore del ricorrente della somma da questi corrisposta.
Ancora una volta un motivo procedurale inibisce le pretese delle società di telecomunicazioni oramai forti nel merito di una normativa che fornisce un’interpretazione autentica al codice delle telecomunicazioni.