Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche,15.09.2021, n. 187.
LA TRIPARTIZIONE PROGRESSIVA IN MATERIA DI APPALTI DELLA DEFINIZIONE PROGETTUALE NON E’ UN DOGMA. 

L'Avv. Pierfrancesco Zen, titolare dello Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, ha difeso vittoriosamente un Consorzio di Bonifica innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

I giudici del TSAP si sono pronunciati in merito alla legittimità di un intervento di rifacimento di canali essendo stato proposto ricorso sulla legittimità del decreto di occupazione adottato pur in assenza della progettazione esecutiva.

La pronuncia in oggetto deriva da un ricorso proposto contro un decreto di occupazione disposto da un consorzio per eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria su un corso d’acqua. Il TSAP già con sentenza 199 del 2017 dichiarava inammissibile un primo ricorso in quanto proposto contro atti di natura endo-procedimentale che, non avendo leso concretamente e attualmente la sfera giuridica del ricorrente, non potevano dallo stesso essere impugnati anche in considerazione del fatto che l’Ente procedente aveva fornito indizi per l’applicabilità dell’art. 21 octies della L 241/90. Nel frattempo il ricorrente, alcuni mesi prima della pubblicazione della sentenza, proponeva un altro ricorso contro il decreto di occupazione temporanea. Le doglianze del nuovo ricorso ricalcavano in parte quelle del precedente ricorso ma in aggiunta veniva contestata la legittimità del decreto di occupazione temporanea in quanto emesso sulla scorta soltanto di un progetto definitivo e in assenza del progetto esecutivo.

E’ proprio su quest’ultimo argomento che il pronunciamento si distingue. Infatti, il Collegio ha considerato superabile anche tale ultimo motivo di censura. Nel caso specifico, ha fatto riferimento ai richiami al precedente progetto (completo), alla modestia dei lavori e, soprattutto, all’ urgenza degli stessi (lavori che, peraltro, erano già terminati da quattro anni). La sentenza, poi, ricostruisce un importante orientamento giurisprudenziale in base al quale, in situazioni simili a quelle della presente causa, la suddivisione dell’attività di progettazione nei tre livelli progressivi (preliminare, definitivo ed esecutivo) è solo tendenziale e di massima, ammettendo elaborazioni di fasi progettuali in un contesto unico, qualora la progettazione nel suo complesso non sia approssimativa o lacunosa e riguardi opere modeste. In altre parole, viene quindi giustificata la eliminabilità di uno dei livelli progettuali. In virtù di questo “criterio di flessibilità della progettazione”, tenuto conto della natura e della tipologia dei lavori e del carattere sufficientemente specifico del progetto definitivo, si è ritenuto che la censura di illegittimità autonoma di violazione di legge ed eccesso di potere, basata sull’assenza della progettazione esecutiva, non potesse trovare accoglimento. Viene quindi ribadito il principio per cui, a determinate condizioni, un’amministrazione può approvare un progetto presentato con una predisposizione congiunta tra progetto definitivo ed esecutivo, non seguendo quindi la usuale tripartizione delle fasi progettuali così normalmente seguita nel regime degli appalti.

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