Cassazione penale, Sez. III, 23 novembre 2018, n. 52860
Variazione essenziale al progetto approvato per la demolizione e ricostruzione del fabbricato.  

La modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico o di pertinenza integra una “variazione essenziale” rispetto al progetto.

Il tema affrontato dalla Cassazione penale con la sentenza in esame attiene alla questione giuridica se la modifica della localizzazione dell'edificio all'interno del lotto urbanistico o di pertinenza integri o meno una "variazione essenziale".

Nel caso in esame, il Tribunale del Riesame di Sassari annullava il decreto di sequestro preventivo del manufatto e del fondo di proprietà, emesso dal G.I.P., in relazione al reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 380/2001, per avere l'indagata, quale proprietaria, costruito un fabbricato in posizione diversa e con una parziale rotazione rispetto a quanto previsto nel progetto allegato al permesso di costruire, dunque con una variazione essenziale al progetto approvato per la demolizione e ricostruzione del fabbricato.

Avverso tale ordinanza, il PM proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale aveva omesso di considerare che la condotta della "traslazione", prima ancora della legge regionale n. 11/2017, era già penalmente rilevante ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. C del d.P.R. 380/2001. Dunque, non potendo le norme regionali porsi in contrasto con la normativa nazionale, la violazione doveva essere accertata avendo come parametro esclusivamente il predetto art. 32, neanche richiamato nell'ordinanza impugnata.

La Cassazione penale, con sentenza n. 52860 del 23 novembre 2018, ha accolto il ricorso, precisando che: “con particolare riferimento alle Regioni a statuto speciale, dotate come è noto di una maggiore autonomia, occorre richiamare il costante e condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007, dep. 2008, Rv. 238555, Sez. 3, n. 28560 del 26/03/2014, Rv. 259938, Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 270210), secondo cui, in materia di legislazione edilizia nelle Regioni a statuto speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia, la relativa legislazione deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi (…) nel caso della Sardegna, la legislazione regionale successiva ha posto rimedio alla lacuna dell'art. 5 della legge regionale n. 23/1985, attraverso l'emanazione della legge regionale n. 11 del 3 luglio 2017, il cui art. 3 ha riscritto il citato art. 5 della legge n. 23/1985, inserendo nella nozione di "variazioni essenziali" ogni modifica della localizzazione dell'edificio all'interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, qualora la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato sia inferiore al 50 per cento.

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