Cassazione civile, Sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2482
Caso fortuito per i danni da eventi pluviometrici. 

Si ha caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., allorquando si assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico.

Il tema affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame attiene alla responsabilità per i danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.

Nel caso in questione, la vicenda posta al vaglio della Suprema Corte, concerne una richiesta di risarcimento danni patiti a seguito di eventi atmosferici, in particolare, da un allagamento subito in occasione della tracimazione di acque meteoriche provenienti dai fondi limitrofi di proprietà di alcuni Enti pubblici, tutti convenuti in giudizio.

Entrambe le corti di merito, in primo e secondo grado, rigettavano la domanda attorea ritenendo sussistente l’esimente del caso fortuito. A questo punto, la proprietaria dell’immobile presentava ricorso alla Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza n. 2482 del 1 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, puntualizzando in primis che: “i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi: a) «l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.

Dunque, l’evento atmosferico, così come detto nel caso concreto, deve essere tale da risultare da solo idoneo a determinare l’evento dannoso e connotato dai caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità.

Peraltro, “nell’ambito di tale contesto d’indagine e di valutazione circa la ricorrenza del “caso fortuito”, risulta, del pari, armonico il principio per cui, al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell’anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma – in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno – presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987, cit.)”.

In tale ottica, dunque, l’accertamento del “fortuito” rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia. Giova, poi, ribadire, nel quadro della fattispecie legale di cui all’art. 2051 cod. civ., l’estraneità all’ambito della predetta indagine, e, quindi, degli accertamenti e valutazioni successivi (riservati tutti al giudice del merito), dei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo”.

Pertanto, “le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico”.

Tematiche
Categorie
Indici
Contesto geografico
Pertinenza nazionale
Pertinenza regionale
Pertinenza provinciale
App mobile
Clicca qui per scaricare l'app per il tuo cellulare o tablet
App Store
Google Play
Windows Phone
Condividi
Iscrizione newsletter
Nome
Email
QR-CODE
Seguici su Facebook
Seguici su Google Plus
Seguici su Twitter