La questione è dibattuta e più frequente di quanto si possa immaginare. Infatti, in tema di interventi edilizi, pur in presenza della nuova previsione contenuta nel d.P.R. n. 31 del 2017, art. 2, comma 1, (con riferimento al disposto di cui al punto A12 dell’Allegato A) – che esenta dalla previa richiesta di autorizzazione paesaggistica la realizzazione di camminamenti nelle aree di pertinenza degli edifici non comportante significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali – la realizzazione di una stradina in semplice terreno al fine di accedere ad un fondo non solo va considerata “intervento edilizio” ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), ma continua a soggiacere anche all’autorizzazione paesaggistica incidendo sull’assetto del territorio (cfr. C. Cost. 303 e 307 del 2007 ma anche Cass. Pen., Sez. III, 17 settembre 2014, n. 48002 e il 12 luglio 2006, n. 33966).