Cassazione Penale, Sez. III, 11 maggio 2020, n. 14242
LA DISCIPLINA PREMIALE DEL PIANO-CASA REGIONALE NON SI APPLICA NELLE AREE PROTETTE. 

La deroga del piano casa non può superare la normativa speciale che regola la pianificazione paesaggistica.

In materia edilizia, la normativa premiale ed eccezionale di cui al piano-casa non può mai porsi come deroga rispetto alla speciale disciplina di cui alla normativa regionale adottata in esecuzione della L. n. 431 del 1985, a tutela del paesaggio. Peraltro, quest’ultima anche per espressa indicazione normativa, si impone alle Regioni, ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, in quanto contenente norme fondamentali di riforma economico - sociale della Repubblica. Conseguentemente, i piani paesaggistici e quelli ad essi assimilabili, secondo la previsione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 135, comma 1, non possono subire deroghe da parte della normativa regionale sul piano casa, che regolamenta gli interventi assentiti in via eccezionale, e può consentire la deroga alla sola disciplina urbanistica, ciò, perché la normativa regionale (nella fattispecie in esame, L.R. Campania, n. 19 del 2009) va interpretata in termini letterali e rigorosi, senza possibilità di estensione a fattispecie derogatorie non espressamente consentite e previste, essendovi in sostanza una gerarchia fra pianificazione paesaggistica e pianificazione urbanistica, che non può essere mutata attraverso l’intervento del piano casa, il quale può in generale limitatamente incidere sul solo profilo urbanistico e non anche su quello paesaggistico.

Tematiche
Categorie
Indici
Contesto geografico
Pertinenza nazionale
Pertinenza regionale
Pertinenza provinciale
App mobile
Clicca qui per scaricare l'app per il tuo cellulare o tablet
App Store
Google Play
Windows Phone
Condividi
Iscrizione newsletter
Nome
Email
QR-CODE
Seguici su Facebook
Seguici su Google Plus
Seguici su Twitter