In materia edilizia, la normativa premiale ed eccezionale di cui al piano-casa non può mai porsi come deroga rispetto alla speciale disciplina di cui alla normativa regionale adottata in esecuzione della L. n. 431 del 1985, a tutela del paesaggio. Peraltro, quest’ultima anche per espressa indicazione normativa, si impone alle Regioni, ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, in quanto contenente norme fondamentali di riforma economico - sociale della Repubblica. Conseguentemente, i piani paesaggistici e quelli ad essi assimilabili, secondo la previsione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 135, comma 1, non possono subire deroghe da parte della normativa regionale sul piano casa, che regolamenta gli interventi assentiti in via eccezionale, e può consentire la deroga alla sola disciplina urbanistica, ciò, perché la normativa regionale (nella fattispecie in esame, L.R. Campania, n. 19 del 2009) va interpretata in termini letterali e rigorosi, senza possibilità di estensione a fattispecie derogatorie non espressamente consentite e previste, essendovi in sostanza una gerarchia fra pianificazione paesaggistica e pianificazione urbanistica, che non può essere mutata attraverso l’intervento del piano casa, il quale può in generale limitatamente incidere sul solo profilo urbanistico e non anche su quello paesaggistico.