L’oggetto della sentenza in esame riguarda la qualificazione giuridica, soprattutto in riferimento alla sanzione penale applicabile, degli interventi edilizi eseguiti in zona paesaggisticamente vincolata che presentino una qualche difformità rispetto al titolo abilitativo rilasciato.
La vicenda processuale trattata prende avvio dal rigetto da parte del Tribunale di Sassari della richiesta di riesame proposta dal ricorrente contro il decreto con cui il G.I.P. del Tribunale di Tempio Pausania, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1, aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni manufatti edilizi in via di completamento, al fine di evitare l’aggravamento delle conseguenze dei reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art 44, comma 1, lettera c) e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art 181, comma 1-bis, lett. B), per essere state realizzate in area paesaggisticamente vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico del comune di Golfo degli Aranci, opere in assenza e in difformità dal permesso di costruire e dall’ autorizzazione paesaggistica, con aumento dei manufatti superiore al trenta per cento dell’originaria volumetria. Il difensore dell’indagato nel procedimento e proprietario dei beni in sequestro proponeva ricorso per cassazione e in particolare, per quanto rileva ai fini della presente trattazione, con il terzo motivo di doglianza lamentava l’errata conclusione a cui era pervenuto il tribunale quando affermava che fosse necessario il permesso di costruire e l’autorizzazione per l’esecuzione dei predetti interventi edilizi.
La Corte ha affermato che l’ordinanza spiegava chiaramente perché fosse presente la difformità tra l’opera costruita (un muro perimetrale) con quanto autorizzato con permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, sussistendo così il fumus di entrambi i reati contestati. I Giudici hanno infatti rilevato che “ con riguardo alla contravvenzione urbanistica ed alla contestazione sulla natura della difformità, ci si limita a rilevare che, In presenza di interventi edili in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell’individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto D:P:R: 6 giugno 2001, n. 380, art. 32, comma 3, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e , quindi, quali difformità totali.”
Viene, quindi, confermata la giurisprudenza precedente ( Cass.Pen., sez III, 6 maggio 2014, n. 16392, S.e.a., in CED, 246960) per cui ai fini paesaggistici , per la qualificazione giuridica e per l’individuazione della sanzione penale applicabile ,è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale dal PdC, rientrando automaticamente in variazione essenziale.