Tra le doglianze di parte ricorrente, oggetto dell’accertamento giurisdizionale di cui sopra, è presente una domanda di accertamento dell’illegittima del silenzio serbato da un Comune a seguito di una diffida riferita alla legittimità dell’utilizzo di uno strumento di semplificazione (SCIA) da parte della società controinteressata per realizzare un intervento edilizio contestato oltre che alla correttezza delle dichiarazioni e della documentazione corredate alla segnalazione certificata. In sostanza viene richiesto dal ricorrente l’attivazione dei poteri di vigilanza e di controllo da parte dell’amministrazione che sono riconosciuti dall’ art. 19 comma 4 L. n. 241/90 per cui:” decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3[1] in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21.- nonies l. n. 241/90”. I poteri di controllo ed eventuale repressione si atteggiano in modo diverso a seconda della tempestività o meno degli stessi rispetto all’epoca di presentazione della dichiarazione/segnalazione. In particolare, avvengono entro trenta giorni dalla proposizione della scia edilizia i poteri dell’amministrazione sono pieni e pertanto una diffida legittima l’esperimento di un’azione contro l’eventuale contegno inerte, mentre decorsi i trenta giorni ex art 19 co. 4 l. n. 241/90 “L’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti” inibitori o repressivo/sanzionatori previsti dal comma 3, previa valutazione dell’esistenza delle condizioni previste per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’ art. 21 nonies. In realtà non si tratta dell’esercizio di poteri di autotutela (infatti all’ art. 19. Comma 6. Ter si dice che “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili”) ma piuttosto di un potere di vigilanza, inibitorio/sanzionatorio condizionato all’accertamento delle stesse condizioni che legittimano l’autotutela. Nel caso della sentenza in esame, essendo trascorso un notevole lasso temporale dalle presentazioni della SCIA, non si poteva applicare il comma 3 dell’art. 19 citato ma si poteva comunque ricorrere al comma 4 dello stesso articolo. In questo modo l’esercizio del potere amministrativo è coercibile ex art. 31-117 c.p.a., al pari di quello attribuito dal comma 3, attraverso la proposizione di una diffida che fa quindi sorgere in capo al Comune l’obbligo di provvedere.
La diffida è idonea a far sorgere in capo all’ amministrazione l’obbligo giuridico di avviare un procedimento volto ad accertare, nel contradditorio degli interessati e dei controinteressati, la sussistenza o meno di tutti i presupposti di cui all’ art. 21 nonies l. n. 241/90, per l’esercizio dei poteri inibitori, repressivo/sanzionatori di cui all’ art. 19 co. 3 l. n. 241/90. In caso di inerzia a fronte della diffida, il giudice amministrativo dovrà quindi accertare, ex art. 31-117 c.p.a., l’obbligo giuridico della p.a. di definire il procedimento avviato dal c.d. “interessato” mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato ma non anche l’obbligo di emettere i provvedimenti inibitori, repressivo/sanzionatorio di cui all’art. 19 comma 3 l. 241/90 da quest’ultimo pretesi (in questo senso cfr. Cons. St. n. 2370 del 2018 e Cons. St. n.3118 del 2020).
Nella fattispecie in esame si è ritenuto che la diffida sia idonea a sollecitare l’amministrazione comunale all’ attivazione del suo potere di cui all’ art 19 co. 4 l. n. 241/90, l’amministrazione dovrà quindi valutare tutte le circostanze di fatto e di diritto rappresentate dal ricorrente con la diffida e accertare se sussistano i presupposti per l’attivazione dei poteri repressivo/sanzionatori, tra cui l’eventuale carattere ostativo del superamento del termine di 18 mesi di cui all’ art. 21 nonies l. n. 241/90.
[1] “3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.”