La sentenza ha visto vittorioso lo scrivente Studio (Zen e Parolin) su una questione che, al di là della particolarità della vicenda, ultimamente si ripete con frequenza a vari livelli perché c’è in ballo il rilevante obbligo di contribuzione tra Enti.
In tema di contributi di bonifica, il riferimento omnicomprensivo ai beni “di pertinenza” degli enti pubblici, contenuto nell’art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, consente di ritenere anche i beni demaniali assoggettabili, in linea di principio, al potere impositivo di consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico rinvenibile nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile.
L’art. 823 del codice civile stabilisce semplicemente l’impossibilità di essere soggetto di negozi giuridici privatistici e la loro incommerciabilità, occorrendo, tuttavia, concretamente accertare se gli stessi, qualora inclusi nel perimetro consortile, traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore.