Cassazione civile, Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 11484
La riparazione del lastrico solare ad uso esclusivo. 

I due terzi della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini, ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico, alle quali, pertanto, esso funge da copertura.

Il tema affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame attiene al pagamento delle spese condominiali, in particolare per le riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo.

La tesi non è costante in giurisprudenza ma la Cassazione sembra aver dato una svolta. Andiamo con ordine.

Nel caso in questione, i ricorrenti contestavano il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2642/2015 del 22 giugno 2015, con cui si era dichiarato che le spese inerenti il rifacimento dei lastrici solari siti al quinto ed al sesto piano della scala B dell’edificio del condominio, dovessero essere sostenute per un terzo dai proprietari esclusivi dei lastrici e per due terzi da tutti i restanti condomini, denunciando il travisamento degli artt. 1126 c.c. e 68 disp att. c.c..

Con la sentenza n. 11484 del 10 maggio 2017, la Cassazione Civile, Sez. VI, ha accolto il ricorso precisando che: “L’art. 1126 c.c., obbligando a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura di due terzi, “tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”, si riferisce evidentemente a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto (cfr. Cass. Sez. 2, n. 7472 del 04/06/2001; Cass. Sez. 2, n. 3542 del 15/04/1994; Cass. Sez. 2, n. 244 del 29/01/1974; anche Cass. Sez. 2, n. 2726 del 25/02/2002)”.

Come meglio ancora spiegato da Cass. Sez. 2, n. 2821 del 16/07/1976, l’obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio (come invece ha ritenuto la Corte d’Appello di Milano), ma dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione. Del resto, è pressoché inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di uso esclusivo coprano altresì una o più parti che siano comuni a tutti i condomini, e non solo a quelli della rispettiva ala del fabbricato, come, ad esempio, il suolo su cui sorge l’edificio, la facciata, le fondazioni, ma se bastasse ciò per chiamare a concorrere alle spese del bene di copertura tutti i condomini, l’art. 1126 c.c. non avrebbe alcuna pratica applicazione.

La Corte conclude specificando che l’art. 1126 c.c. non è compreso tra le disposizioni inderogabili richiamate dall’art. 1138 c.c., pertanto, il regolamento del condominio può certamente stabilire la ripartizione delle relative spese in modo pattizio, pure ponendo le stesse a carico di tutti i condomini, ma a tal fine occorre che sia adottata una convenzione espressa di deroga al criterio legale.

 

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