Il tema affrontato dalla Cassazione civile con la sentenza in esame attiene alla soggettività in tema ICI.
Nel caso di specie, la commissione tributaria regionale aveva ritenuto infondati tre avvisi di accertamento notificati all'Agenzia del Demanio per omessa presentazione della dichiarazione e applicazione dell'ICI per gli anni 2003, 2004 e 2005, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio e il diritto all'esenzione di cui all'art. 7, comma l lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992.
Il Comune di Sant’Agata Bolognese proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 37/16/12 della commissione tributaria, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, ritenendo l'Agenzia del Demanio il soggetto passivo dell'imposizione fiscale oggetto di accertamento, e la violazione di legge per il mancato rilievo dell'inapplicabilità dell'art. 7, 1^ co., lett. a) d.lgs. n. 504 del 1992.
La Cassazione civile, con sentenza n. 4186 del 13 febbraio 2019, ha rigettato il ricorso, precisando che: “in tema di imposta comunale sugli immobili, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l'espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all'imposta, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi, ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica"(Cass. n. 19053 del 2014). Nella motivazione è, inoltre, chiarito che "Il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è in verità declinabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito; ed è un rapporto basato sulla stessa legge istitutiva dei consorzi (r.d. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di "esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica" (art. 54 del R.D. cit.). Derivando il titolo direttamente dalla legge, non era necessaria l'emanazione di un conseguente atto amministrativo propriamente concessorio. In altre parole, i consorzi possiedono i beni demaniali in quanto quei beni sono loro affidati in uso per legge, in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica. Dacché la relazione tra il consorzio e i beni, avente titolo nella legge, non può essere relegata nell'alveo della detenzione mera, come d'altronde è indirettamente confermato dall'essere i relativi contributi (alla spesa di esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche) considerati esigibili dai consorzi stessi come oneri reali sui fondi dei contribuenti (r.d. n. 215 del 1993, art. 21). Trattasi di possesso qualificato dal titolo. Pertanto, ai fini dell'imposizione di cui è causa, rileva il d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, come modificato dalla l. n.388 del 2000, art. 18, comma 3, secondo il quale soggetti passivi dell'Ici sono, da un lato, il proprietario degli immobili di cui all'art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, e dall'altro, "nel caso di concessione su aree demaniali", il soggetto concessionario."
Pertanto, il comune ha errato ad emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dell’Agenzia del Demanio, in quanto soggetto non legittimato.