Le Sezioni Unite si sono pronunciate su un argomento estremamente tecnico e hanno stabilito che un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo; ciò è conseguenza del fatto che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è, comunque, trasferibile separatamente da esso.