Corte Costituzionale, 10 marzo 2020, n. 119
UN’IMPORTANTE SENTENZA SUL C.D. PIANO CASA DELLA REGIONE VENETO, SULLE DISTANZE E SU ALTRO. 

Gli interventi dell’Anci e dell’Ance.

Il Piano Casa della Regione Veneto è stato nuovamente sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che già recentemente, con la sentenza n. 30 del 30.01.2020 si era pronunciata in materia di altezze.

Ora, con la sentenza n. 119 del 10.03.2020 la Corte ritorna sul Piano Casa rectius sulla Legge Regionale Veneto 30.12.2016 n. 30 che precisava, con interpretazione autentica, la disposizione della Legge Regionale n. 14 del 2009 (art. 9, comma VIII); si tratta della disposizione che permetteva la deroga alla distanza minima dei 5 metri dal confine stabilita dalle norme tecnico-operative di molti Piani di Interventi (nella fattispecie, si faceva riferimento al Comune di Altavilla Vicentina).

Il TAR Veneto ha sospettato che l’art. 64 della Legge 30/2016 violasse gli artt. 3, 5, 114 II comma, 117 commi II (lettera L) e VI e 118 Cost.

La Corte Costituzionale ha preso spunto da questo rinvio per approfondire, con un pregevole exursus storico e logico-giuridico, la più ampia questione delle distanze, argomento particolarmente caro alla società e sul quale avremo modo di ritornare per affrontare i vari aspetti che la sentenza ha sviscerato.

Per il momento, tuttavia, ci limiteremo a commentare un aspetto che già con la sentenza sopracitata n. 30 era emerso ed è stato riaffrontato (e ribadito) anche con la sentenza n. 119.

Faccio riferimento all’intervento di soggetti terzi (nella fattispecie l’ANCI Veneto – Associazione Regionale dei Comuni del Veneto e l’ANCE Veneto – Associazione Regionale dei Costruttori Edili del Veneto la prima quale rappresentante dei Comuni del Veneto nelle sedi istituzionali, la seconda quale ente esponenziale della categoria di riferimento, entrambe assumendosi portatrici di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio).

Le intervenienti oppositive hanno chiesto dichiararsi le questioni manifestamente infondate, poiché

la norma che ne costituisce oggetto pur sempre afferisce al governo del territorio, materia di competenza legislativa concorrente, l’esercizio della quale non avrebbe in alcun modo conculcato l’autonomia comunale; del tutto coerente con la disciplina generale delle distanze sarebbe poi l’effetto della prevenzione edificatoria nella relazione tra i proprietari frontisti; in subordine, le intervenienti hanno chiesto che gli effetti di un’eventuale declaratoria di incostituzionalità decorrano solo ex nunc, a salvaguardia dell’affidamento riposto da cittadini, enti ed operatori nella legittimità degli interventi edilizi operati in deroga.

Orbene, la Corte ha constatato preliminarmente, decidendo con apposita ordinanza, per l’inammissibilità dei predetti interventi.

Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (fra le altre, sentenza n. 120 del 2018 ed allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018). Inoltre, la Corte ha rilevato che l'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 206 del 2019 e n. 217 del 2018, la prima con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019). Infine, il Giudice delle leggi ha constatato che, nel caso in esame, le associazioni intervenute non sono parti del giudizio a quo e non sono titolari di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento.

Viene spontaneo chiedersi l’utilità di questo tipo di interventi. Possiamo senz’altro dire che dopo queste pronunce, giuridicamente, risulta sostanzialmente ultroneo. Pur tuttavia deve ritenersi che sia un segnale politico, in senso lato, di interesse su questioni che vanno ben oltre le fattispecie concrete dal quale scaturiscono coinvolgendo interessi economici di grande rilevanza.

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