Questo Studio ha ottenuto un’importante sentenza favorevole nella difesa di un Consorzio di Bonifica del Veneto nell’ambito di una causa che riguardava il risarcimento del danno subito a seguito della rottura di una condotta consortile in pressione interrata nel piazzale antistante il fabbricato della società Alfa Srl, già attrice nel primo grado di giudizio e appellante principale nel secondo, per essere stato realizzato un by-pass dallo stesso ente consortile.
Tale società, infatti, conveniva in giudizio anche l’Arch. Tizio in qualità di progettista e di Direttore Lavori, oltre che al menzionato Consorzio di Bonifica, per condannarli a vario titolo al risarcimento di asseriti danni subiti nella progettazione e realizzazione di un fabbricato ad uso produttivo da concedere in locazione. L’esecuzione delle opere di scavi e reinterri, nonché lavori relativi ai sottoservizi del fabbricato, invece, era stata appaltata alla società Beta Costruzioni Srl.
Per quanto qui di interesse, il Consorzio si costituiva in giudizio chiamando in causa le proprie compagnie assicuratrici e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di Alfa Srl al pagamento in suo favore dei costi sostenuti per la realizzazione di opere a beneficio della stessa.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento proposta dalla società attrice nei confronti del Consorzio di Bonifica e accoglieva la riconvenzionale formulata da quest’ultimo.
La società Alfa Srl proponeva, quindi, appello avverso la predetta sentenza; il ricorso, tuttavia, veniva nuovamente rigettato perché manifestamente infondato. Tralasciando gli altri motivi di appello, quello che qui rileva è l’infondatezza del quinto motivo con il quale l’appellante deduceva l’illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui imputava alla società Alfa Srl la responsabilità per lo scoppio della tubatura per la quale era stata condannata a rifondere il costo di rifacimento al Consorzio di Bonifica che aveva visto danneggiate anche le proprie opre di fascia di rispetto.
La Corte di Appello, tuttavia, ha ritenuto corretto il ragionamento svolto dal Tribunale ed ha, infatti, affermato: «A riguardo le risultanze della CTU sulle quale riposa la statuizione gravata, anche da questa Corte condivise in quanto frutto di accurate indagini e rese tenendo peraltro adeguato conto delle osservazioni dei rispettivi consulenti di parti, come tali persuasive, consentono di confermare che l’evento dannoso sia in effetti anche riconducibile ad un improprio utilizzo del piazzale da parte della stessa [Alfa] (circostanza da doversi ritenere incontestata e comunque in massima parte comprovata documentalmente) e, segnatamente, alla presenza dei sottoservizi posti incoerentemente a contatto con la tubazione consortile, peraltro senza alcuna specifica autorizzazione, di fatto rilasciata dall’ente consortile soltanto per l’invarianza idraulica.
L’ausiliare del giudice ha quindi precisato la riconducibilità dei danni riscontrati alla [Alfa] Srl […] allo schiacciamento dei tubi per effetto dei carichi sovrastanti, sia quelli attuali di esercizio indotti dalla movimentazione dei carrelli elevatori con carichi concentrati dell’ordine di 50 quintali, sia quelli verificatisi durante la costruzione del fabbricato, nonché per la adottata tipologia di posa della tubazione, direttamente sul terreno frammisto a sassi e non su letto di sabbia, opportunamente ricoperto.
Le unilaterali argomentazioni di segno contrario proposte dall’appellante devono dunque ritenersi adeguatamente contraddette dall’acquisito elaborato tecnico».
Rigettando anche gli altri motivi, la Corte d’Appello di Venezia ha condannato la società Alfa Srl, nonché l’Arch. Tizio a rinfondere, in via solidale, le spese di lite del grado di appello in favore del Consorzio di Bonifica.