I commi 5 (“fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”) e 6 (“in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lett. a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”) dell’art. 53 del Dlgs n. 50/2016, riprendendo e adeguando i principi generali espressi dalla L. n. 241/1990, operano un bilanciamento tra le esigenze conoscitive e quelle, ad esso opposte, al mantenimento della segretezza, per riconoscere preponderanza alle prime a condizione, però, che vengano impugnati atti della procedura di affidamento ai fini di ottenerne l’annullamento e, comunque, il risarcimento del danno, anche in via autonoma.
Non è mai idonea a legittimare il diniego all’accesso una generica opposizione all’ostensione, poiché l’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 impone una “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente”. A nulla rileva, quindi, che il concorrente si sia limitato, con formula di stile, a non autorizzare l’accesso ai documenti di gara.
Per consentire l’accesso è necessario che l’operatore richiedente abbia manifestato alla stazione appaltante l’intenzione di impugnare gli atti di gara (aggiudicazione, graduatoria ecc…) e che tale graduatoria avvenga, comunque, in tempo utile.