Il tema posto all’attenzione dallo Studio legale tributario Zen&Parolin è stato affrontato dal Tar Veneto con la sentenza in esame. Quest’ultima, con riguardo agli appalti pubblici, ha ben sviluppato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quando sia chiamato a giudicare di fasi esecutive del contratto.
Nel caso in questione, nel 2010 la (allora) Azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo bandiva una gara di appalto per la fornitura in service di materiali monouso sterile in tnt.
Il lotto n. 3 veniva aggiudicato alla ditta Savir di Longhi Sergio & C S.a.s., prima classificata.
Nel corso del 2017, l’aggiudicataria affittava a Cardiva Italia srl il ramo d’azienda produttivo e commerciale relativo, tra l’altro, ai prodotti oggetto di fornitura e richiedeva l’autorizzazione all’aggiornamento tecnologico dei prodotti offerti in gara, dichiarando di aver acquisito un nuovo partner operante nel settore.
La stazione appaltante autorizzava il subentro nel contratto e il richiesto aggiornamento tecnologico, previo riscontro delle migliorie apportate da Cardiva.
A questo punto, parte ricorrente, tramite ricorso, impugnava la delibera con cui la ASL autorizzava l’aggiornamento tecnologico dei prodotti, deducendo che la stessa maschererebbe un nuovo affidamento contrattuale, dovuto al fatto che Savir non sarebbe più in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali. Secondo la ricorrente, l’Ulss 7 avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a risolvere il contratto di appalto stipulato con Savir.
Costituite in giudizio, l’Ulss 7, assistita dall’Avv. Pierfrancesco Zen, e la ditta Savir sollevavano il difetto di giurisdizione, e comunque l’irricevibilità, inammissibilità o infondatezza del gravame.
Con la sentenza n. 246 del 21 febbraio 2018, il Tribunale Amministrativo del Veneto precisa che: “le controversie afferenti alla fase di esecuzione del contratto di appalto esulano dagli orizzonti decisori del G.A. e sono devolute alla giurisdizione ordinaria, poiché esse ineriscono ai diritti e agli obblighi delle parti contraenti, con la sola eccezione per i casi (qui insussistenti), espressamente riservati alla giurisdizione esclusiva amministrativa, relativi al divieto di rinnovo tacito dei contratti, alla revisione dei prezzi e al loro adeguamento cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 giugno 2006 n. 13690; Id., n. 9100/2005; Id., n. 9391/2005; T.A.R. Napoli, sez. I, 11.4.2016, n. 1772; T.A.R. Roma, sez. II, 12.5.2016, n. 5638; T.A.R. Bari (Puglia) sez. I 28 ottobre 2016 n. 1252).”
Considerato che “l’intera vicenda per cui è causa attiene alla fase esecutiva del contratto di appalto, discutendosi degli inadempimenti dell’aggiudicataria, della sua capacità o incapacità di adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, dell’affitto di un ramo d’azienda intervenuto durante l’esecuzione della fornitura, della prosecuzione del rapporto contrattuale con l’affittuario d’azienda e della legittimità della sostituzione di un prodotto con altro della stessa specie, tecnologicamente più evoluto, già prefigurata dalla lex specialis (capitolato) ed effettuata dalle parti contraenti in prossimità della scadenza della fornitura, alle medesime condizioni contrattuali di aggiudicazione, senza oneri aggiuntivi, previo riscontro delle migliorie apportate dall’affittuario d’azienda”, il Tar Veneto dichiara il proprio difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (art. 59 l. n. 69/2009; art. 11 c.p.a.).