Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2669
La produzione di nuovi documenti in appello nel processo amministrativo. 

Sono ammessi i nuovi documenti in appello solo se indispensabili ai fini della controversia, non prodotti dall’Amministrazione, che comunque non ampliano il thema decidendum del giudizio di appello e non determinano una violazione del divieto dei nova.

Il tema affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza in esame attiene alla possibilità di produrre nuova documentazione in appello nell'ambito del processo amministrativo.

Nel caso di specie, i ricorrenti chiedevano l’ammissione in giudizio, in secondo grado, di due nuovi documenti, non considerati nel giudizio di primo grado, che, tuttavia, ritenevano indispensabili ai fini della decisione della controversia.

In particolare, gli appellanti, solo dopo complesse ricerche, acquisivano copia di una concessione edilizia, non depositata nel corso del giudizio di primo grado.

I giudici di Palazzo Spada con sentenza n. 2669 del 04.05.2018 accolgono la richiesta, precisando che: “Il documento prodotto in giudizio riguarda, come detto, la licenza edilizia n. 197 del 1962 che aveva ad oggetto l’assentimento della elevazione dell’immobile (cioè la costruzione del primo piano). In aggiunta a tale documento, è stato anche depositato il certificato datato il 4 dicembre 1964 a firma del Sindaco dell’epoca che attestava l’inizio dei lavori nel mese di agosto 1962 e il loro termine nel mese di dicembre 1963. Tale documentazione è stata prodotta solo in sede di appello in ragione delle difficoltà incontrate per il suo reperimento già nel corso del giudizio di primo grado”.

Secondo i giudici, si tratta, in effetti, di documenti indispensabili ai fini della causa, non prodotti dall’Amministrazione, che comunque non ampliano il thema decidendum del giudizio di appello e non determinano una violazione del divieto dei nova (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2017, n. 1768 e sez. III, 15 gennaio 2018, n. 185).

In ogni caso, anche sulla base dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione, l’indispensabilità discende dalla circostanza che la “nuova prova” è idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione accolta dalla pronuncia gravata e nel caso di specie che sarebbe restata indimostrata la non conformità delle opere oggetto dell’ordine di demolizione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 4 maggio 2017, n. 10970).

Dunque, ritenutesi fondate le censure proposte dagli appellati, ai sensi dell’art. 104, comma 2 del c.p.a., la documentazione relativa alla concessione edilizia del 1962 è stata ammessa nel giudizio di appello del processo amministrativo.

 

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