Tar Lazio, Sez. II ter civile, 2 agosto 2018, n. 8976
Selezione delle proposte progettuali: diniego della domanda di sostegno per opere irrigue. 

Il diniego della domanda che si fonda su un motivo diverso da quello prospettato nel preavviso di rigetto viola l’art. 10 bis L. n. 241/90.

Il tema affrontato dal Tar Lazio con la sentenza in esame attiene alla motivazione posta a fondamento del diniego per la selezione delle proposte progettuali in riferimento al “PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue

Il contenzioso ha interessato più Consorzi di Bonifica contrapposti al Ministero delle Politiche Agricole. In particolare, quello di cui alla sentenza in epigrafe è stato direttamente seguito da questo Studio e dal suo titolare, Avv. Pierfrancesco Zen.

Nel caso di specie, la difesa ministeriale deduceva - tra l’altro - l’improcedibilità del gravame per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati da individuarsi in “coloro che hanno presentato domanda di ammissione al finanziamento e siano successivamente stati ritenuti ammissibili alla successiva fase di selezione”. 

Il Consorzio di Bonifica interessato, assistito dall’Avv. Pierfrancesco Zen, proponeva ricorso avanti al Tar Lazio, chiedendo l’annullamento del gravato diniego e del provvedimento di rigetto dell’istanza del riesame, prospettando una lunga serie di doglianze tra cui la violazione degli artt. 10 bis l. n. 241/90 e 9 comma 1 del bando di selezione, nonché del principio del giusto procedimento in quanto la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego dell’08/05/18 sarebbe stata sostanzialmente diversa da quella prospettata nel preavviso di rigetto del 10/04/18.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con la sentenza n. 8976/2018, accoglieva il ricorso e annullava gli atti ministeriali, evidenziando l’infondatezza dell’eccezione in quanto “non sono individuabili soggetti titolari di una specifica situazione di controinteresse, tali non potendosi qualificare i soggetti ammessi alla successiva fase di selezione in quanto, in capo agli stessi, manca, allo stato, un definitivo accertamento dei requisiti necessari per l’inserimento in graduatoria”.

La doglianza in esame è, inoltre, fondata “in quanto nel preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/90 l’amministrazione ha indicato un motivo, fondato sulla considerazione per cui “gran parte della documentazione progettuale di entrambi gli interventi, in luogo del progettista, è firmata digitalmente dal RUP” e sull’“essenzialità della sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte dei soggetti qualificati, prescritta ex lege dall’art. 15 comma 12 d.p.r. n. 207/2010 tuttora applicabile nonché dal comma 3 dell’art. 24 del d. lgs. 50/2016 ed espressamente ribadita nelle FAQ nn. 67 e 145, parti integranti del Bando”, diverso da quello posto a fondamento del rigetto definitivo della domanda espresso con il provvedimento dell’08 maggio 2018 ed ivi individuato nella ritenuta incompatibilità asseritamente esistente, secondo le Linee Guida ANAC, tra le funzioni di progettista e di RUP”.

Sia il richiamo alle FAQ che all’art. 15 comma 12 d.p.r. n. 207/2010 inducono a ritenere che la carenza originariamente individuata dall’amministrazione fosse riferibile alla mera mancanza della sottoscrizione e non già all’incompatibilità tra RUP e progettista.

Dunque, il diniego, fondandosi su un motivo (mancata sottoscrizione degli elaborati progettuali) diverso da quello (incompatibilità tra RUP e progettista) prospettato nel preavviso di rigetto, ha indotto il Tribunale a ritenere sussistente la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 con ogni conseguenza di legge.

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